Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
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Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
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L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14
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Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
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giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. La nuova
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L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La
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alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima